Ammessi i pagamenti in ritardo dell'acconto dell'Imu agricola

Pubblicata il 04/09/2015
Dal 04/09/2015 al 30/10/2015

Il legislatore ha concesso un termine più ampio per pagare l'acconto Imu di giugno sui terreni.
Si ripete, quindi, la scelta di differire il termine per il pagamento tardivo dell'imposta, così come era accaduto per il saldo Imu 2014.
In sede di conversione in legge (125/2015) del dl «enti locali» (78/2015) è stata introdotta una disposizione che consente ai titolari di terreni agricoli, che non fruiscono dell'esenzione dall'imposta municipale in base alle nuove regole, di pagare in ritardo l'acconto Imu, la cui scadenza era fissata per il 16 giugno scorso, senza sanzioni e interessi.  
L'articolo 8, comma 13 bis, del suddetto decreto, infatti, ritiene regolari i versamenti del tributo effettuati entro il prossimo 30 ottobre.
Non si tratta di una proroga della scadenza, ma di un'estensione del termine per effettuare i pagamenti.Quindi, il 30 ottobre non può essere considerata la data di riferimento ai fini della decorrenza dei termini per fruire del ravvedimento operoso.

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