ASSEGNO DI MATERNITA'-Legge n. 448/1998, art 66
Pubblicata il 17/07/2015
L'assegno di maternità deve essere richiesto dalla madre del bambino entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento pre-adottivo.
La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve essere casalinga o disoccupata e non aver beneficiato di altre forme di tutela economica della maternità dallINPS.
Il valore ISEE per l'anno 2015, per un nucleo familiare di tre componenti, non deve superare € 16.954,95.
La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve essere casalinga o disoccupata e non aver beneficiato di altre forme di tutela economica della maternità dallINPS.
Il valore ISEE per l'anno 2015, per un nucleo familiare di tre componenti, non deve superare € 16.954,95.
Allegati
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Avviso assegno maternità 2015 .pdf | 354.03 KB |
Modulo maternità.docx | 17.85 KB |